La normativa antimafia italiana continuerà ad non essere applicabile in Italia e in Francia

Nonostante il grande risalto dato dai media alla notizia, per quanto riguarda la Torino-Lione, la normativa antimafia non potrà essere applicata. Perchè? Ce lo spiega l'avvocato Massimo Bongiovanni:

Sulla sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino Lione sono oggi (15.9.2016) intervenuti lanci di agenzie stampa riferiti al via libera del Governo italiano al disegno di legge utile alla ratifica dell’ultimo accordo tra Italia e Francia del 2016.

http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2016/09/15/tavok-cdm-a-ddl-lavori-transfrontalieri_9096dbf3-6edc-4dab-8fe5-64e98eef601e.html

Nel dare tale notizia le agenzie riportano, con grande risalto, che a seguito della ratifica del predetto accordo agli appalti dei lavori della nuova linea ferroviaria verranno applicate le “regole antimafia italiane”.

Ma perchè ad oggi non potevano applicarsi le regole antimafia esistenti ?

Cerchiamo di capirlo.

Successivamente alla firma dell’ultimo accordo del 2016 venne emesso un regolamento contenente “regole antimafia” dalla Conferenza intergovernativa italo francese, Cig.

http://www.lagenda.news/la-cig-italia-francia-approva-le-norme-antimafia-per-la-torino-lione/

Tale regolamento contiene strumenti giuridici utili alla lotta contro le infiltrazioni mafiose nei lavori per il Tav Torino Lione.

Ma tale regolamento non avrà efficacia alcuna.

Nel regolamento si legge che le ivi previste “regole antimafia” sono parte integrante degli accordi del 24.2.15  e del 8.3.16 e le agenzie di stampa di oggi riportano che diverranno esecutive in Italia e Francia a seguito delle rispettive ratifiche da parte dei parlamenti italiano e francese.

Ciò non è vero.

Premessa generale

Gli accordi internazionali, per essere efficaci, devono essere ratificati.

Con la ratifica gli accordi diventano legge negli ordinamenti dei due paesi.

Il problema dell’inapplicabilità delle norme antimafia si affacciò nel 2012.

Con l’accordo del 2012 Francia e Italia stabilirono che per i contratti di appalto riferiti alla nuova linea ferroviaria si sarebbe applicata esclusivamente la legge francese anche in territorio italiano, così creando il problema che, con il citato regolamento, si è tentato, mediaticamente, di risolvere.

L’accordo del 2012 è diventato legge nei due paesi a seguito delle rispettive ratifiche.

Ma il regolamento contenente le “regole antimafia”  NON è contenuto nell’accordo del 2016 nè in quello del 2015.

E questi due ultimi accordi tra Francia e Italia sono già stati firmati.

Tecnicamente e giuridicamente, ai sensi della Convenzione di Vienna del 1969 (vedi articoli 10, 11, 12 e 14), la fase di negoziazione dei due ultimi trattati si era ormai conclusa (con la firma) in epoca precedente l’emissione, da parte della Cig, del regolamento contenente le “regole antimafia”.

Conclusa la fase di negoziazione (ossia chiusa la fase delle firme) si è aperta la fase dello “scambio” del trattato (art.13 Convenzione di Vienna ) o della  “ratifica” (art. 14)  che è la fase attraverso la quale il trattato diventa legge nei due stati.

Ciò che verrà ratificato (e che diventerà legge nei due stati) sono solo le dispozioni contenute nel trattato, null’altro, escluso il regolamento e ciò a meno di voler violare la Convenzione di Vienna citata.

Riassumendo, se con il trattato del 2012 si è abrogata in italia la legge antimafia attraverso la esplicita previsione della applicazione della sola normativa francese per i contratti degli appalti anche in territorio italiano, occorreva  inserire nei trattati del 2015 e 2016 la modifica del trattato del 2012 e, attraverso le ratifiche,  farla diventare legge.

Nulla di tutto ciò è avvenuto.

La normativa antimafia italiana continuerà a non essere applicabile in Italia e in Francia agli appalti dei lavori del Tav Torino Lione, oltre a non essere applicabile la normativa italiana in tema di sicurezza del lavoro, risarcimemto danni e imposizione fiscale, questi ultimi elementi mai oggetto di riflessioni, ripensamenti e divulgazione da parte dei media.

La domanda spontanea è se ci sia un sostanziale interesse all’applicazione delle regole antimafia che, peraltro, non hanno impedito ad aziente in odore di ndragheta di svolgere lavori all’interno del cantiere di Chiomonte, cantiere sotto il costante controllo della Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.

Per una migliore comprensione della faccenda piuttosto complessa trovate allegati due documenti:

osservazioni-accordo-2012-no-antimafia-tav
comunicato-su-regolamento-antimafia